Stampa

D.M. 30 maggio 2002
(Pubblicato sulla G. U. del 5 agosto 2002, n. 182)

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura
degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in
relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la
misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a
variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto
1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari
commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per
il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;
Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il
periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi
dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;
Decreta:

1. 1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68
per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo
1360, nell'àmbito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di
responsabilità «Affari di giustizia», dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.